1. Nell'ambito degli interventi volti alla promozione delle attività cinematografiche, la presente legge prevede la concessione di agevolazioni fiscali destinate a favorire la produzione e la distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio.
1. Per film di cortometraggio si intende il film di lunghezza non inferiore a 290 metri ovvero il film girato in pellicola di durata massima pari a 16 minuti.
2. Per film di mediometraggio si intende il film girato in pellicola di durata massima pari a 40 minuti.
1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria impiegata, rispettivamente, nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e nella coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in
1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.