PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito degli interventi volti alla promozione delle attività cinematografiche, la presente legge prevede la concessione di agevolazioni fiscali destinate a favorire la produzione e la distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio.

Art. 2.
(Definizione di film di cortometraggio
e mediometraggio).

      1. Per film di cortometraggio si intende il film di lunghezza non inferiore a 290 metri ovvero il film girato in pellicola di durata massima pari a 16 minuti.
      2. Per film di mediometraggio si intende il film girato in pellicola di durata massima pari a 40 minuti.

Art. 3.
(Agevolazione fiscale).

      1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria impiegata, rispettivamente, nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e nella coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
      2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in

 

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sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.

Art. 4.
(Credito d'imposta per film di cortometraggio e mediometraggio).

      1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.